STATUTO

DELLA CONFIDAL  SOCIETA’ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA GLI ALBERGATORI, LE IMPRESE TURISTICHE-RICETTIVE, COMMERCIALI E ATTIVITA’ DI SERVIZI DELLAVALLE D’AOSTA

 

 

 

COSTITUZIONE --SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata “Confidal,società cooperativa di garanzia collettiva fidi fra gli albergatori, le Imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi della Valle d’Aosta”, in forma abbreviata CONFIDAL – Società Cooperativa.

La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

 

Articolo 2

La Cooperativa ha la sede legale nel comune di Aosta all’indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.

Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'estero.

 

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

 

OGGETTO SOCIALE

 

Articolo 4

La cooperativa ha per oggetto l'attività di prestazione di:

garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio-lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

Nello svolgimento della propria attività il Confidal potrà, a titolo esemplificativo:

- prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti – aventi qualsiasi forma tecnica compreso il leasing ed il factoring – sia a breve che a medio-lungo termine, anche con copertura del rischio di cambio, alle imprese socie da parte di banche e/o di ogni altro soggetto finanziatore;

- prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge;

- intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge;

- svolgere attività di valutazione e di istruttoria dei business plans e dei progetti di investimento aziendali delle attività connesse al rilascio delle garanzie;

- partecipare in società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che propongano iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidale connessi all’oggetto sociale;

- negoziare e concludere con banche ed intermediari finanziari convenzioni finalizzate a consentire l’erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie della Cooperativa;

- concludere contratti volti a trasferire e/o acquisire protezione finanziaria con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della Cooperativa;

- costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite dalla Cooperativa;

- costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della Cooperativa;

- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore della Cooperativa per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dalla stessa garantite.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla Riforma Confidi e nel rispetto delle previsioni del D.lg. 24.02.1998 n. 58 e del Testo Unico Bancario.

In ogni caso, il Confidi non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi, potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.

La cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dall'art. 32 del decreto legge 269/2003.

 

OPERATIVITA'

 

Articolo 5

La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e dovrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 Codice civile.

 

Articolo 6

La cooperativa può stipulare convenzioni con enti, istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.

Potrà inoltre stipulare convenzioni od accordi con enti pubblici o privati per la gestione di fondi e/o agevolazioni.

 

SOCI

 

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le piccole e medie imprese, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo e dei servizi, operanti in Valle dìAosta, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività.

Possono inoltre essere socie, ai sensi della normativa vigente in materia, le imprese di maggiore dimensioni.

 

Articolo 8

I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

 

AMMISSIONE A SOCIO

 

Articolo 9

L'impresa, che intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, utilizzando apposita modulistica.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Cooperativa, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Nella domanda, l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

 

Articolo 10

L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 Codice civile, è fatta con deliberazione degli amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

QUOTE

 

Articolo 11

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore a quanto stabilito dalla legge.

Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

 

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

 

Articolo 12

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali; - -

per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

 

RECESSO

 

Articolo 13

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2532 Codice civile, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

 

ESCLUSIONE

 

Articolo 14

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 Codice civile, per mancato pagamento della quota, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui agli articoli 7 e 8.2 del presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

 

MORTE DEL SOCIO

 

Articolo 15

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dagli art. 7 e 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

 

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

 

Articolo 16

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso, esistenti a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il Consiglio di amministrazione potrà tuttavia rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 Codice civile.

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 17

Gli organi sociali della società sono:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio di amministrazione

c) il Presidente

d) il Collegio Sindacale

e) Il Vice Presidente

f) Il Comitato esecutivo

 

ASSEMBLEE

 

Articolo 18

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare solo due altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell’art. 2372, comma 5 Codice Civile.

 

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di centottanta giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

Essa:

a) approva il bilancio d'esercizio;

b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;

c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;

d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;

f) approva, con le maggioranze dall'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

 

Articolo 20

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2366 Codice civile, per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

 

Articolo 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso il Comune della sede sociale o in altro comune della Regione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- mediante pubblicazione sui quotidiani.

- mediante lettera raccomandata inviata direttamente a tutti i soci, aventi diritto di voto.

- qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il fax, e la posta elettronica).

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

L’assemblea può svolgersi, in prima e/o seconda convocazione, anche mediante espressione di voto per corrispondenza, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2538 Codice civile.

In tal caso l’Assemblea seguirà le maggioranze previste agli articoli 23 e 24 dello statuto per le Assemblee ordinaria e straordinaria

 

Articolo 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice presidente .

In assenza è presieduta dal membro del Consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il Presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, tre scrutatori.

Nel caso di Assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 Codice civile.

 

Articolo 23

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Per l’elezione degli amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'Assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla cooperativa almeno tre giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

 

Articolo 24

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

 

Articolo 25

Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e contro prova.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 26

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, scelti tra i soci imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione viene eletta dall’Assemblea. Possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione i soci iscritti al Consorzio da almeno novanta giorni.

Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma uno e nei limiti indicati, provvede l’assemblea.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti..

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell’art. 2386 Codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio e comunque entro sessanta giorni, l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal Collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione del Presidente, dei Vice presidenti, dei Componenti il Comitato Esecutivo e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

 

Articolo 27

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente, di un Vice presidente,.

Il Vice presidente  sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza od impedimento del Vice presidente  lo sostituisce il consigliere più anziano.

 

Articolo 28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato prima per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei due Vice presidenti la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, che consentano il riconoscimento dei partecipanti da parte del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni che interessano le aziende delle quali essi sono titolari, legali rappresentanti o soci.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

l verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

 

Articolo 29

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita; • • • • •

deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;

fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione;

sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali;

deliberare circa l’assunzione del Direttore e dell’eventuale Vice Direttore stabilendone inquadramento e relativa retribuzione nell’ambito contrattuale di riferimento.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un Comitato Esecutivo composto da non più di sette membri.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 Codice civile, né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Potrà inoltre nominare eventuali Comitati Tecnici che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività.

 

 

PRESIDENTE

 

Articolo 30

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o il Vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

 

COLLEGIO SINDACALE

 

Articolo 31

AI collegio sindacale può essere demandato, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 Codice civile, anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter Codice civile, qualora il controllo contabile non sia affidato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 2409 quater Codice Civile, ad un revisore o a una società di revisione contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, come stabilito dalla normativa vigente.

La nomina del Presidente compete all'assemblea.

l sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

l sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 Codice Civile, in ordine al carattere mutualistico della società.

 

COMITATO ESECUTIVO

 

Articolo 32

Il Comitato esecutivo è composto:

  dal Presidente del Consiglio di amministrazione;

  dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione;

  da un componente designato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, se partecipante alla cooperativa;

  da  un componente rappresentante gli Istituti di credito convenzionati;

  da uno a cinque membri scelti fra i membri del Consiglio di amministrazione.

E’ soggetto a revoca e, in ogni caso, decade con la scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 33

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Al Comitato esecutivo spetta il compito, su delega del Consiglio di amministrazione, di esaminare e decidere sulle richieste di garanzia presentate dai soci e sulle altre forme di intervento previste dalle convenzioni con gli Istituti di Credito e/o altri enti.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

 

 

DIRETTORE

 

Articolo 34

 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un direttore con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli emolumenti determinati dal Consiglio stesso. 

La Direzione del Consorzio fa capo al Direttore.

Il Direttore svolge funzioni esecutive e di coordinamento; provvede all’organizzazione degli uffici, alla gestione amministrativa e a tutti gli atti necessari al normale funzionamento del Consorzio; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli eventuali Comitati Tecnici.

Il Direttore interviene con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli eventuali Comitati Tecnici e cura la stesura dei verbali delle riunioni.

 

PATRIMONIO NETTO

 

Articolo 35

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge ed è così costituito:

a) dal capitale sociale variabile ed illimitato;

b) dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

d) dagli utili d'esercizio portati a nuovo;

e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;

f) dai fondi rischi indisponibili.

 

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

 

Articolo 36

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell’art. 2545 Codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati:

a) il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;

b) il rimanente secondo le deliberazioni dell’assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione

E’ comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, di dividendi e di utili ai soci e la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all’atto del suo scioglimento.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Articolo 37

L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, ai Fondi di garanzia richiamati nel comma 19, art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24/11/2003 n. 326.

 

 

NORME APPLICABILI

 

Articolo 38

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le vigenti norme di legge e in particolare quelle di cui al titolo VI, capo I, sezione I del Codice civile e all’art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24/11/2003 n. 326.