REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE CONSORTILI (integrazione alla convenzione CONFIDAL)
MODALITA’ E COSTI A CARICO DELL’IMPRESA INERENTI L’ISCRIZIONE, L’ASSISTENZA, LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE CONSORTILI CHE ASSISTONO LE LINEE DI CREDITO ACCORDATE DAI SINGOLI ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA’ DI LEASING CONVENZIONATI CON IL CONFIDAL. ( secondo norme, regolamenti, leggi regionali,nazionali, europee).
Le richieste di affidamento dovranno essere presentate dall’impresa all’Istituto di Credito o Società di leasing prescelto o direttamente al CONFIDAL; le linee di credito saranno regolate alle condizioni stabilite con ogni singolo Istituto o Società di Credito, il quale si impegna a fornire all’impresa la più ampia informazione. L’impresa inoltre potrà rivolgersi al CONFIDAL per ottenere tutte le indicazioni in possesso in merito e la consulenza necessaria indicativa per il reperimento delle risorse finanziarie alle migliori condizioni e nelle forme tecniche conosciute più appropriate.
L’impresa dovrà riconoscere al CONFIDAL, quale costo per l’iscrizione, l’istruttoria e la concessione delle garanzie consortili quanto segue:
- euro 250,00 quale quota di partecipazione minima (art. 13 D.L. n. 269 del 30/09/2003;
- euro 100,00 quale quota annuale minima;
- euro 100,00 quale quota annuale minima per non soci ADAVA;
- 0.50% massimo, a fondo rischi, sui numeri debitori concesso per aperture di credito e per finanziamenti a carico sia per le aziende sia per gli istituti di credito;
- 0,10% una tantum per finanziamenti, annuale per aperture di credito a fondo garanzia interconsortile e varie (art. 13, D.L. 269/03 - L. 326 del 24.11.2003)
- Una commissione variabile per la concessione di tutte le garanzie consortili rilasciate che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione (o Comitato Esecutivo) del Confidal sulla base del criterio comunitario delle “condizioni di mercato” , affinché le garanzie non si configurino come “aiuti di stato” ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato di Roma.
Le spese e le commissioni di cui sopra dovranno essere riconosciute al Confidal sul proprio conto “fondo spese”all’atto dell’erogazione delle concessioni finanziarie, mentre per quanto riguarda le commissioni per le concessioni delle garanzie consortili dovranno essere accreditate sul conto “fondo rischi” acceso c/o ogni singolo Istituto di credito, in via posticipata.
L’impresa inoltre autorizza l’Istituto di Credito prescelto a rilasciare al Confidal tutte le notizie e le informazioni in merito al servizio del credito concesso, esonerandolo, per quanto attiene, da ogni dovere di riservatezza e dando MANLEVA, da subito, da qualsiasi conseguente responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo si riserva di deliberare sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi in applicazione al regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE riguardante gli aiuti economici minimi “de minimis” (secondo leggi, trattati, regolamenti e successive modificazioni); tale norma limita la sovvenzione ad uno stesso beneficiario, per ogni triennio, in qualsiasi forma di erogazione, per ora, nel limite massimo di 100.000,00 euro.
Di conseguenza ogni impresa DICHIARA, sotto la propria ed unica responsabilità, in merito all’art. 7 del citato regolamento, che l’accettazione di eventuali sovvenzioni erogate dal Confidal a proprio favore, in qualsiasi forma, non costituisce violazione al citato regolamento comunitario n. 69/2001 e succ. modifiche.