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Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.
(B.U. 31 agosto 1984, n. 11).
Art. 1. Attività
ricettiva.
1. E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di
servizi per l'ospitalità.
2. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera
e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico e ai fini di
una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nelle
allegate tabelle.
Art. 2. Aziende alberghiere.
1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e
altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o
in una porzione di stabile.
2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati
alla relativa disciplina gli "alberghi" propriamente detti e le
"residenze turistico - alberghiere".
3. Sono "alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui
al primo comma del presente articolo che possiedono i requisiti
indicati nell'allegata tabella A.
4. Sono "residenze turistico - alberghiere" le aziende che
forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative
arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio
autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati
nell'allegata tabella B.
5. (1)
6. Le tabelle A e B di cui ai precedenti commi, nonché il quadro
di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo
previsto per i singoli livelli di classificazione, formano parte
integrante della presente legge.
Art. 3. Classificazione delle aziende alberghiere.
1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti
posseduti e vengono contrassegnate, in relazione alla
classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre,
quattro e cinque stelle per gli alberghi e due, tre e quattro
stelle per le residenze turistico - alberghiere.
2. Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la
denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli
standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
3. L'attribuzione del livello di classificazione e del
conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del
punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici
corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
4. I requisiti presi in considerazione ai fini della
classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori",
predeterminati e indispensabili per ciascun livello di
classificazione, e in "requisiti fungibili", fra loro
sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio
complessivo in base al quale viene determinata la
classificazione.
5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è
condizione indispensabile per il rilascio della licenza di
esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla
denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità
ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e
all'ubicazione.
6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno
e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno
distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate,
realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 4. Tipologie e definizioni.
1. Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di
autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina
e/ o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti
maggiorate del 10 percento, nonché i servizi di primo intervento
di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento
carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la
denominazione di "motel".
2. Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione
dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno
stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la
denominazione di "villaggio albergo".
3. Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una
stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle
sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di
"pensione".
4. Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di
alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta
l'indicazione "meublé" o "garni".
5. In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata
l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi
contrassegnati da cinque o quattro stelle, "grand hotel",
"grande albergo" o "palace".
6. E' vietato usare per le aziende alberghiere definizioni
diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 5. Casi consentiti di promiscuità.
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative
dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità
ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva
dell'esercizio.
2. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la
presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto -
cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al
15 percento di quella complessiva dell'esercizio.
Art. 6. Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità
abitative delle aziende alberghiere.
1. Negli alberghi le camere destinate agli ospiti devono avere
una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente
accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le
camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di
mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore
a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.
2. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere
in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente
nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età
inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla
scuola dell'obbligo.
3. Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle
previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia
residenziale.
4. L'unità abitativa delle residenze turistico - alberghiere può
essere composta da due vani distinti adibiti rispettivamente a
cucina - soggiorno e pernottamento o da un monolocale attrezzato
per assolvere ad entrambe le funzioni.
5. Nel primo caso la superficie minima del vano riservato al
pernottamento non può essere inferiore a quella prevista dal
primo comma del presente articolo.
6. Nel secondo caso la superficie del monolocale dovrà essere
maggiorata del 25 percento rispetto a quelle previste dal primo
comma del presente articolo.
7. I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative
devono avere areazione diretta dall'esterno o adeguata
aspirazione meccanica.
8. I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una
superficie minima di mq 3.
9. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata
all'unità superiore.
Art. 7. Dipendenze.
1. Le aziende alberghiere possono svolgere la propria attività,
oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola
allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri
servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in
dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da
quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte
separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un
diverso ingresso.
3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere di
norma ubicate a non più di 50 metri di distanza.
4. Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione
della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata
separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.
Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione
superiore a quella della "casa madre".
5. Il limite di distanza non si applica alle dipendenze
esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 7bis Disposizioni particolari in materia di villaggi
albergo e di residenze turistico-alberghiere (2).
1. Nel caso di realizzazione di villaggi albergo e di residenze
turistico-alberghiere, la proprietà delle strutture non può
essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo
urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata.
2. Il vincolo di non frazionabilità di cui al comma 1 è
trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente
per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data
di ultimazione dei lavori.
Art. 8. Durata della classifica.
1. La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza
primo dicembre 1984.
2. Le operazioni relative alla classificazione sono espletate
nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di
validità della classificazione.
3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un
semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti
nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può,
d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda
alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In
presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il
mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare
della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia
all'Assessorato regionale del turismo, per l'adozione del
provvedimento di revisione di classifica.
4. Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la
classificazione ha validità per la frazione residua del
quinquennio in corso.
5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità
della licenza d'esercizio o dalla intervenuta cessazione
dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà
comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti
aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.
Art. 9. Modalità della classificazione.
1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con
decreto dell'Assessore regionale al turismo.
2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene
assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli
elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla
presente legge.
3. Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica
viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e
degli elementi denunciati e accertati.
4. I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro
il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di
validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato
regionale del turismo una denuncia, su apposito modulo
predisposto e distribuito dall'Assessorato competente,
contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di
servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché
all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la
classificazione.
5. Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova
apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di
modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle
esistenti.
6. In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto
edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento
dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.
7. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono
adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro
40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti
dell'azienda.
8. Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli
interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed
eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per
l'attribuzione della classifica.
9. Entro i 10 giorni successivi il decreto contenente l'elenco
delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per
essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni
consecutivi.
10. I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di
nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica
precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente
ai titolari degli esercizi interessati.
Art. 10. Ricorsi avverso la classificazione.
1. Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle
aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.
2. Il ricorso, indirizzato alla Giunta regionale, deve essere
presentato all'Assessorato regionale del turismo entro i 15
giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del
decreto di classificazione all'albo pretorio del Comune o dal
ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo 9.
3. La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i 15
giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale
degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente
rappresentativa.
4. Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere
definitivo.
Art. 11. Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende
alberghiere classificate.
Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e
decisi i ricorsi presentati, gli elenchi definitivi delle
aziende alberghiere classificate sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 12. Sanzioni amministrative.
1. E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di
azienda alberghiera che:
a) omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto
comma dell'articolo 9 della legge, ovvero denunci elementi non
veritieri o incompleti;
b) attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero
pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non
conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una
denominazione diversa da quella approvata;
c) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un
numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi
della presente legge;
d) rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni
richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli
accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;
e) omette di indicare la classifica o di esporre il segno
distintivo della categoria.
2. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la
sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere
a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la
sospensione della licenza di esercizio per un periodo non
superiore a un mese.
3. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in
qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in
violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
3.000.000.
4. E' altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera
qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta
licenza di esercizio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati
dalla Regione.
Art. 13. Vigilanza.
Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli
aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata
dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni
culturali - Direzione regionale del turismo.
Art. 14. Norme transitorie e finali.
1. Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge che, ai fini del
conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella
di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due
requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare
dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a
condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio
minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di
classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori
mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
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Categorie previste dalla legge Livelli di classificazione
n. 2651 del 30-12-1937 istituiti con la presente legge
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- albergo di
lusso: cinque stelle
- albergo di prima categoria: quattro stelle
- albergo di seconda categoria
e pensione di prima categoria: tre stelle
- albergo di terza categoria e
pensione di seconda categoria: due stelle
- albergo di quarta categoria,
pensione di terza categoria e
locanda: una stella
------------------------------------------------------------------
2. Gli alberghi
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti
per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata
tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella,
a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un
anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei
requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito
concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà
essere inferiore a quattro.
3. Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei
requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.
4. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge la camere a due letti destinate agli ospiti
possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro
ambiente accessorio, di mq 12, ferma restando la superficie
minima di mq 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq 6 per
ogni letto in più oltre il secondo.
5. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che per effetto della medesima vengono
classificati residenze turistico - alberghiere, le camere dotate
di posto - cottura possono avere una superficie minima, al netto
di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq 8 per le camere a
un letto, mq 14 per le camere a due letti e una superficie
ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La
frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata
all'unità superiore.
6. Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie
dall'applicazione della presente legge devono essere attuate
entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.
7. Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
classificate secondo le disposizioni della legge stessa.
8. Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà
operante dal primo dicembre 1984.
Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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