Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. 31 agosto 1984, n. 11).

Art. 1. Attività ricettiva.

1. E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nelle allegate tabelle.

Art. 2. Aziende alberghiere.

1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli "alberghi" propriamente detti e le "residenze turistico - alberghiere".

3. Sono "alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella A.

4. Sono "residenze turistico - alberghiere" le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella B.

5. (1)

6. Le tabelle A e B di cui ai precedenti commi, nonché il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, formano parte integrante della presente legge.

Art. 3. Classificazione delle aziende alberghiere.

1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi e due, tre e quattro stelle per le residenze turistico - alberghiere.

2. Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

3. L'attribuzione del livello di classificazione e del conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

4. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori", predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4. Tipologie e definizioni.

1. Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10 percento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di "motel".

2. Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di "villaggio albergo".

3. Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di "pensione".

4. Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione "meublé" o "garni".

5. In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da cinque o quattro stelle, "grand hotel", "grande albergo" o "palace".

6. E' vietato usare per le aziende alberghiere definizioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 5. Casi consentiti di promiscuità.

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva dell'esercizio.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto - cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 6. Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere.

1. Negli alberghi le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

2. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

3. Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia residenziale.

4. L'unità abitativa delle residenze turistico - alberghiere può essere composta da due vani distinti adibiti rispettivamente a cucina - soggiorno e pernottamento o da un monolocale attrezzato per assolvere ad entrambe le funzioni.

5. Nel primo caso la superficie minima del vano riservato al pernottamento non può essere inferiore a quella prevista dal primo comma del presente articolo.

6. Nel secondo caso la superficie del monolocale dovrà essere maggiorata del 25 percento rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo.

7. I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative devono avere areazione diretta dall'esterno o adeguata aspirazione meccanica.

8. I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di mq 3.

9. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 7. Dipendenze.

1. Le aziende alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di 50 metri di distanza.

4. Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della "casa madre".

5. Il limite di distanza non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7bis Disposizioni particolari in materia di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere (2).

1. Nel caso di realizzazione di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, la proprietà delle strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata.

2. Il vincolo di non frazionabilità di cui al comma 1 è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.

Art. 8. Durata della classifica.

1. La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza primo dicembre 1984.

2. Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia all'Assessorato regionale del turismo, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

4. Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.

Art. 9. Modalità della classificazione.

1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con decreto dell'Assessore regionale al turismo.

2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

3. Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati e accertati.

4. I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato regionale del turismo una denuncia, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5. Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

6. In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.

7. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro 40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

8. Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

9. Entro i 10 giorni successivi il decreto contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

10. I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.

Art. 10. Ricorsi avverso la classificazione.

1. Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.

2. Il ricorso, indirizzato alla Giunta regionale, deve essere presentato all'Assessorato regionale del turismo entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del decreto di classificazione all'albo pretorio del Comune o dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

3. La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i 15 giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente rappresentativa.

4. Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere definitivo.

Art. 11. Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate.

Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e decisi i ricorsi presentati, gli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12. Sanzioni amministrative.

1. E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:

a) omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

b) attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

c) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;

d) rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;

e) omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.

2. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese.

3. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 3.000.000.

4. E' altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

Art. 13. Vigilanza.

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - Direzione regionale del turismo.

Art. 14. Norme transitorie e finali.

1. Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

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Categorie previste dalla legge Livelli di classificazione

n. 2651 del 30-12-1937 istituiti con la presente legge

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- albergo di lusso: cinque stelle

- albergo di prima categoria: quattro stelle

- albergo di seconda categoria

e pensione di prima categoria: tre stelle

- albergo di terza categoria e

pensione di seconda categoria: due stelle

- albergo di quarta categoria,

pensione di terza categoria e

locanda: una stella

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2. Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro.

3. Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

4. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 12, ferma restando la superficie minima di mq 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

5. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico - alberghiere, le camere dotate di posto - cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq 8 per le camere a un letto, mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

6. Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dall'applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

7. Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

8. Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal primo dicembre 1984.

Art. 15. Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.