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CONFIDAL
- società cooperativa di garanzia fidi fra gli albergatori,
le
imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi della Valle
d’Aosta
Corso Lancieri
d’Aosta n. 32/A 11100 Aosta
Telefono 0165 44008 Telefax 0165 34334
www.confidal.it
info@confidal.it
c.f.
91005400071 p.iva 01082000074 R.E.A. 65027 U.I.C. 36685 Albo Cooperative A
153738
Legge regionale del 16
giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni
Legge regionale del 14
dicembre 1989 n. 74 e successive modificazioni
Legge regionale del 27
novembre 1990 n. 75 e successive modificazioni
Adesione della Regione
AUTONOMA VALLE D’AOSTA
alla CONFIDAL – SOCIETA’ COOPERATIVA
Concessione di garanzia fidejussoria
e di contributo in conto interessi
Soggetti beneficiari
Possono accedere agli incentivi
finanziari ex l.r. 22/78 gli albergatori, le imprese turistico-ricettive,
commerciali e attività di servizi, aderenti alla Confidal – Società Cooperativa,
che abbiano versato la relativa quota.
Istituti di Credito convenzionati
Hanno stipulato la convenzione con
la Confidal – Società Cooperativa per la concessione di finanziamenti agli
albergatori, alle imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi
della Valle d’Aosta i seguenti Istituti di Credito:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana di Gressan S.c. a r.l.
·
Intesa San Paolo Spa
·
UniCredit Banca Spa
Tipologia dell’intervento
La legge regionale n. 22/’78 e
successive modificazioni prevedono due tipi di agevolazioni concedibili da parte
della Giunta regionale alle imprese aderenti alla Confidal – Società
Cooperativa:
1.
Garanzia fidejussoria, a carattere sussidiario, della Regione fino alla
concorrenza massima di € 154.938,00 per la garanzia dei crediti accordati da
Istituti di Credito alle imprese aderenti alla Confidal.
2.
Contributo per l’abbattimento del tasso di interesse fissato tra gli Istituti di
Credito e la Confidal per il finanziamento di operazioni di investimento.
Entità
Finanziamenti:
- € 750.000,00, salvo eccezioni,
accordabili mediante finanziamento della durata massima di quindici anni, salvo
eccezioni, con rientri semestrali posticipati, garanzia ipotecaria;
- € 258.000,00, accordabili
mediante finanziamento della durata massima di 7 anni, con eventuale
preammortamento, con rientri semestrali posticipati.
Tassi di interesse applicati
dagli Istituti di Credito convenzionati:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 1,750%, finanziamenti fino a 7 anni,
Euribor 6 mesi + 1,500%, finanziamenti fino a 15 anni, decurtato del contributo
regionale stabilito annualmente, secundum lege.
·
Intesa San Paolo Spa, Unicredit
Banca Spa: vedi schede su sito www. confidal.it, decurtato del contributo
regionale, stabilito annualmente, secundum lege, in base al proprio rating.
Apertura di credito:
- € 77.000,00 , salvo eccezioni,
per operazioni ordinarie;
- € 500.000,00 per operazioni
straordinarie, salvo eccezioni (esclusivamente per operazioni ponte in attesa di
finanziamenti a lungo termine).
Tassi di interesse applicati
dagli Istituti di Credito convenzionati:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 1 mese + 3,500% .
·
Intesa
San Paolo Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it .
·
UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it .
Consolidamento debiti a breve
termine (aperture di credito):
Legge regionale n. 30 del
9.12.2004, art. 16 – trasformazione delle aperture di credito in finanziamenti a
medio termine con contributo regionale. Prima di assumere indirizzi di
consolidamento, è consigliabile un colloquio preventivo di consulenza con i
delegati responsabili della Confidal.
Tassi di interesse applicati
dagli Istituti di Credito convenzionati:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 2 punti, rata mese (aut. del
23.3.05)..
·
Intesa
San Paolo Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it .
·
UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it , (aut. del 11.8.05).
Garanzie
Nel caso si verificassero
situazioni di insolvenza o comunque in caso di qualsiasi tipo di inadempienza
delle Imprese consorziate, gli Istituti di Credito, esperiti i primi atti
monitori e informato il Presidente della Confidal – Società Cooperativa, avranno
diritto di prelevare a loro favore dai rispettivi conti costituenti il “Fondo
Rischi” e, in caso di insufficienza di fondi, dai conti “Fondi Rischi”,
esistenti presso gli altri Istituti di Credito convenzionati, dandone
comunicazione alla Confidal – Società Cooperativa, una somma pari all’ammontare
dell’insolvenza, decurtata della percentuale del 40%, costituente il rischio che
si assume ogni Istituto di Credito convenzionato in relazione a ciascuna
insolvenza, oltre agli interessi e alle spese legali.
Qualora i “Fondi Rischi” non
fossero sufficienti a coprire la somma da recuperare, gli Istituti di Credito
richiederanno alla Confidal – Società Cooperativa di provvedere entro 90 giorni.
In caso di inottemperanza, gli
Istituti di Credito hanno diritto di far valere la garanzia direttamente contro
i singoli soci fidejussori (vedi nuove convenzioni).
Fondo Rischi
Presso ogni Istituto di Credito
convenzionato è aperto un conto corrente fruttifero intestato alla Confidal –
Società Cooperativa; detti conti, che rappresentano il “Fondo Rischi”, sono
alimentati:
·
dal versamento da parte degli
Istituti di Credito convenzionati dell’importo dello 0,50% annuo del credito
utilizzato dai consorziati affidati per tutte le operazioni convenzionate,
secondo convenzioni siglate;
·
da un importo pari ad almeno lo
0,25% annuo calcolato sui capitali utilizzati dai consorziati finanziati e
versato dagli stessi (dal 01.01.2009, 0,30%);
·
da tutte le somme che possono essere
stanziate da enti vari o raccolte dalla Confidal – Società Cooperativa;
Fondo Spese di Gestione
Tale Fondo sarà alimentato:
·
dal versamento una tantum
della quota di € 250,00, quota capitale sociale, per l’iscrizione alla
Confidal da parte delle imprese che richiedono un affidamento;
·
dal versamento annuale di una somma
dell’importo di un mimino di € 100,00, fino a un massimo di € 200,00 da parte
delle medesime imprese, quota annuale.
·
Dalla garanzia interconsortile (art.
13, D.L. 269/03 - Legge 326 del 14.11.03) e varie: secondo quanto stabilito
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
·
Di una percentuale stabilita
annualmente dal Consiglio di Amministrazione (dal 01.01.2009, 0,30%)
Convenzione Confidal – societa’
cooperativa fra gli albergatori,
le imprese turistico-ricettive,
commerciali e attivita’ di servizi
della valle d’aosta
Tassi di interesse
Gli affidamenti concessi vengono
così regolati:
- per l’apertura di credito,
i tassi di interesse praticati dagli Istituti di Credito convenzionati,
sono:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 1 mese + 3,500%.
·
Intesa
San Paolo Spa, Unicredit Banca Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it, proprio rating.
-
per il consolidamento debiti a breve termine (aperture di
credito) i tassi di interesse applicati dagli
Istituti di Credito convenzionati, sono:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 2 punti, rata mese (aut. del
23.3.05)..
·
Intesa San Paolo Spa, UniCredit
Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it (aut. del 11.8.05).
- per i finanziamenti a medio
termine nei cinque anni, sette, (dieci, quindici) anni, i tassi
di interesse praticati dagli Istituti di Credito convenzionati, sono:
·
Banca di Credito Cooperativo
Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 1,750%,(1,500%) decurtato del
contributo regionale stabilito annualmente, secondo legge.
·
Intesa
San Paolo Spa, UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito
www.confidal.it decurtato del contributo
regionale stabilito annualmente, secondo legge .
Durata
Annualmente, tutti i fidi concessi
- siano o meno utilizzati - dovranno essere riconfermati dalla Confidal –
Società Cooperativa su richiesta del socio da presentarsi almeno un mese prima
della scadenza.
Fanno eccezione le eventuali
operazioni che, essendo già state concesse con scadenze e condizioni
predeterminate, sono considerate valide sino alla normale scadenza ed
esaurimento.
In assenza di revoca, conferma,
riduzione del fido da parte della Confidal – Società Cooperativa, gli Istituti
di Credito possono consentire nuovi utilizzi o la prosecuzione degli utilizzi
della fine di credito in essere con i soci.
Domanda
La domanda di affidamento da parte
delle imprese interessate dovrà essere indirizzata alla Confidal – Società
Cooperativa su apposito modulo fornito dagli Istituti di Credito convenzionati o
dal Confidi stesso, essa dovrà essere corredata, se richiesto, dagli ulteriori
documenti necessari per l’istruttoria.
Vincoli
La Confidal – Società Cooperativa
fa rilasciare a favore degli Istituti di Credito convenzionati, da parte di
ciascun socio, una fidejussione pari ad almeno il 10% degli affidamenti
concessi, con un minimo di € 516,46, a garanzia collettiva di tutte le linee di
credito che possono essere accordate dagli Istituti medesimi ai sensi della
convenzione con la Confidal: nel caso in cui il rapporto tra la linea di credito
accordata e la fidejussione rilasciata non corrisponda a un multiplo di €
516,46, l’ammontare della fidejussione dovrà essere adeguato al multiplo
immediatamente superiore.
Revoca
Gli affidamenti concessi possono
essere revocati dalla Confidal – Società cooperativa in qualsiasi momento, anche
prima della loro scadenza, con decisione insindacabile del Consiglio di
Amministrazione.
Inoltre, in presenza di fatti
pregiudizievoli al mantenimento del fido, o comunque in ogni caso in cui
emergessero elementi negativi per il rapporto in grado di far sorgere dubbi sul
regolare buon fine delle operazioni in essere, gli Istituti bancari potranno
procedere alla revoca immediata degli affidamenti concessi, dandone
comunicazione - anche telefonica - al Presidente della Confidal, il quale
porterà con urgenza il provvedimento a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione.
Recesso
Il socio può recedere nei casi
previsti dalla legge, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla
cooperativa.
Il recesso non può essere parziale
né può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2532 Codice civile, prima che siano
decorsi due anni dall’ingresso del socio nella cooperativa.
La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti
del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione innanzi al tribunale.
Il recesso ha effetto, per quanto
riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra
socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio nel
quale è stato accolto.
Finanziamenti rimborsabili
con piano di ammortamento poliennale
Spese ammissibili
Le operazioni di investimento per
le quali viene concesso il contributo per l’abbattimento del tasso di interesse
sono:
·
le spese per l’acquisto, compreso il
terreno, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili,
nonché le spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, arredi,
infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e
all’inquinamento
·
le spese per l’acquisto, compreso
l’avviamento e l’impianto delle aziende, le spese relative alla promozione e
distribuzione di prodotti aziendali, nonché le spese relative all’attività di
ricerca e acquisto di brevetti;
·
le spese per l’acquisto di
autovetture aziendali, fino a un massimo di € 17.500,00.
Cumulabilità e
REGIME
“de minimis”
Possono essere concessi aiuti in
“de minimis”, in applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 69/2001,
a far fronte di spese ammesse a finanziamento a valere sulla legge regionale 4
settembre 2001, n. 19, a condizione che i predetti aiuti (consistenti nella
differenza attualizzata tra il piano di ammortamento a tasso di mercato e quello
a tasso agevolato), sommati a altre sovvenzioni in “de minimis”, concesse in
applicazione di qualsivoglia strumento di incentivazione all’impresa
beneficiaria negli ultimi tre anni, non comportino il superamento del valore
soglia di euro 200.000,00.
Tassi di interesse
La misura dei tassi di interesse
praticati dagli Istituti di Credito convenzionati sarà abbattuta fino a un
massimo del 75%, del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro
per il settore di competenza, secondo prescrizioni regionali.
Il tasso di interesse a carico dei
soggetti aderenti alla Confidal – Società Cooperativa non può comunque essere
inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente normativa statale
concernente il credito agevolato.
Durata
I finanziamenti rimborsabili con
piano di ammortamento poliennale potranno avere una durata massima di 15 anni,
salvo eccezioni.
Domanda
La domanda di affidamento da parte
delle imprese interessate dovrà essere presentata, tramite gli Istituti di
Credito convenzionati, al Consiglio di Amministrazione della Confidal – Società
Cooperativa su apposito modulo fornito dagli Istituti di Credito medesimi.
Allegati
Nella domanda di finanziamento
dovrà essere indicata la documentazione di spesa relativa, costituita da
preventivo o fatture, queste ultime con data non anteriore a 18 mesi dalla data
della domanda.
Inoltre, alla domanda dovrà essere
allegato ogni ulteriore documento richiesto, necessario per l’istruttoria.
Erogazione
Una volta ottenuta l’approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione della Confidal i finanziamenti
dovranno essere perfezionati, con presentazione delle fatture, entro 180 giorni
dalla approvazione; in caso contrario il richiedente decadrà dal beneficio e
dovrà - se del caso - presentare una nuova domanda.
Controlli e Vincoli
Le imprese beneficiarie devono
impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo , da arte degli
Assessorati regionali competenti per materia, sulla destinazione dei
finanziamenti che beneficiano dell’abbattimento del tasso di interesse.
I beni finanziati non possono
essere alienati per tutta la durata del finanziamento, salvo estinzione
anticipata dello stesso.
Il socio si assume l’obbligo, in
caso di diversa destinazione o di cessione del bene finanziato, di darne
immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Confidal,
senza obbligo per l’Istituto di Credito erogante di effettuare controlli
posteriormente all’erogazione.
(aggiornato il 1 DICEMBRE 2009) |