CONFIDAL - società cooperativa di garanzia  fidi fra gli albergatori,
le imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi della Valle d’Aosta

Corso Lancieri d’Aosta n. 32/A 11100 Aosta
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c.f.  91005400071 p.iva  01082000074  R.E.A. 65027 U.I.C. 36685 Albo Cooperative A 153738

 

Legge regionale del 16 giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni

Legge regionale del 14 dicembre 1989 n. 74 e successive modificazioni

Legge regionale del 27 novembre 1990 n. 75 e successive modificazioni

Adesione della Regione AUTONOMA VALLE D’AOSTA

alla CONFIDAL – SOCIETA’ COOPERATIVA

Concessione di garanzia fidejussoria e di contributo in conto interessi

 

Soggetti beneficiari

 

Possono accedere agli incentivi finanziari ex l.r. 22/78  gli albergatori, le imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi, aderenti alla Confidal – Società Cooperativa, che abbiano versato la relativa quota.

 

Istituti di Credito convenzionati

 

Hanno stipulato la convenzione con la Confidal – Società Cooperativa per la concessione di finanziamenti agli albergatori, alle imprese turistico-ricettive, commerciali e attività di servizi della Valle d’Aosta i seguenti Istituti di Credito:

 

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana di Gressan S.c. a r.l.

·      Intesa San Paolo Spa

·      UniCredit Banca Spa

 

Tipologia dell’intervento

 

La legge regionale n. 22/’78 e successive modificazioni prevedono due tipi di agevolazioni concedibili da parte della Giunta regionale alle imprese aderenti alla Confidal – Società Cooperativa:

 

1.    Garanzia fidejussoria, a carattere sussidiario, della Regione fino alla concorrenza massima di  € 154.938,00 per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di Credito alle imprese aderenti alla Confidal.

 

2.    Contributo per l’abbattimento del tasso di interesse fissato tra gli Istituti di Credito e la Confidal  per il finanziamento di operazioni di investimento.

 

 

Entità

 

Finanziamenti:

- € 750.000,00, salvo eccezioni, accordabili mediante finanziamento della durata massima di quindici anni, salvo eccezioni,  con rientri semestrali posticipati, garanzia ipotecaria;

- € 258.000,00, accordabili mediante finanziamento della durata massima di 7 anni, con eventuale preammortamento, con rientri semestrali posticipati.

Tassi di interesse applicati dagli Istituti di Credito convenzionati:

 

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 1,750%, finanziamenti fino a 7 anni, Euribor 6 mesi + 1,500%, finanziamenti fino a 15 anni, decurtato del contributo regionale stabilito annualmente, secundum lege.

·      Intesa San Paolo Spa, Unicredit Banca Spa: vedi schede su sito www. confidal.it, decurtato del contributo regionale, stabilito annualmente, secundum lege, in base al proprio rating.

 

Apertura di credito:

-  € 77.000,00 , salvo eccezioni, per operazioni ordinarie;

- € 500.000,00 per operazioni straordinarie, salvo eccezioni (esclusivamente per operazioni ponte in attesa di finanziamenti a lungo termine).

Tassi di interesse applicati dagli Istituti di Credito convenzionati:

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 1 mese + 3,500% .

·      Intesa San Paolo Spa: vedi schede su sito www.confidal.it .

·      UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it .

 

Consolidamento debiti a breve termine (aperture di credito):

Legge regionale n. 30 del 9.12.2004, art. 16 – trasformazione delle aperture di credito in finanziamenti a medio termine con contributo regionale. Prima di assumere indirizzi di consolidamento, è consigliabile un colloquio preventivo di consulenza con i delegati responsabili della Confidal.

Tassi di interesse applicati dagli Istituti di Credito convenzionati:

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi  + 2 punti, rata mese (aut. del 23.3.05)..

·      Intesa San Paolo Spa: vedi schede su sito www.confidal.it .

·      UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it , (aut. del 11.8.05).

 

 

Garanzie

 

Nel caso si verificassero situazioni di insolvenza o comunque in caso di qualsiasi tipo di inadempienza delle Imprese consorziate, gli Istituti di Credito, esperiti i primi atti monitori e informato il Presidente della Confidal – Società Cooperativa, avranno diritto di prelevare a loro favore dai rispettivi conti costituenti il “Fondo Rischi” e, in caso di insufficienza di fondi, dai conti “Fondi Rischi”, esistenti presso gli altri Istituti di Credito convenzionati, dandone comunicazione alla Confidal – Società Cooperativa, una somma pari all’ammontare dell’insolvenza, decurtata della percentuale del 40%, costituente il rischio che si assume ogni Istituto di Credito convenzionato in relazione a ciascuna insolvenza, oltre agli interessi e alle spese legali.

Qualora i “Fondi Rischi” non fossero sufficienti a coprire la somma da recuperare, gli Istituti di Credito richiederanno alla Confidal – Società Cooperativa di provvedere entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza, gli Istituti di Credito hanno diritto di far valere la garanzia direttamente contro i singoli soci fidejussori (vedi nuove convenzioni).

 

Fondo Rischi

 

Presso ogni Istituto di Credito convenzionato è aperto un conto corrente fruttifero intestato alla Confidal – Società Cooperativa; detti conti, che rappresentano il “Fondo Rischi”, sono alimentati:

·      dal versamento da parte degli Istituti di Credito convenzionati dell’importo dello 0,50% annuo del credito utilizzato dai consorziati affidati per tutte le operazioni convenzionate, secondo convenzioni siglate;

·      da un importo pari ad almeno lo 0,25% annuo calcolato sui capitali utilizzati dai consorziati finanziati e versato dagli stessi (dal 01.01.2009, 0,30%);

·      da tutte le somme che possono essere stanziate da enti vari o raccolte dalla Confidal – Società Cooperativa;

 

Fondo Spese di Gestione

Tale Fondo sarà alimentato:

·      dal versamento una tantum della quota di  € 250,00, quota capitale sociale,  per l’iscrizione alla Confidal da parte delle imprese che richiedono un affidamento;

·      dal versamento annuale di una somma dell’importo di  un mimino di € 100,00, fino a un massimo di € 200,00 da parte delle medesime imprese, quota annuale.

·      Dalla garanzia interconsortile (art. 13, D.L. 269/03 - Legge 326 del 14.11.03) e varie: secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

·      Di una percentuale stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione (dal 01.01.2009, 0,30%)


 

 

Convenzione Confidal – societa’ cooperativa fra gli albergatori,

le imprese turistico-ricettive, commerciali e  attivita’ di servizi

 della valle d’aosta

 

 

Tassi di interesse

 

Gli affidamenti concessi vengono così regolati:

 

- per l’apertura di credito, i tassi di interesse praticati dagli Istituti di Credito convenzionati, sono:

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 1 mese + 3,500%.

·      Intesa San Paolo Spa, Unicredit Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it, proprio rating.

 

per il consolidamento debiti a breve termine (aperture di credito) i tassi di interesse applicati dagli Istituti di Credito convenzionati, sono:

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi  + 2 punti, rata mese (aut. del 23.3.05)..

·      Intesa San Paolo Spa, UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it (aut. del 11.8.05).

 

 

- per i finanziamenti a medio termine nei cinque anni, sette, (dieci, quindici) anni,  i tassi di interesse praticati dagli Istituti di Credito convenzionati, sono:

·      Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c. a r.l. Euribor 6 mesi + 1,750%,(1,500%) decurtato del contributo regionale stabilito annualmente, secondo legge.

·      Intesa San Paolo Spa, UniCredit Banca Spa: vedi schede su sito www.confidal.it decurtato del contributo regionale stabilito annualmente, secondo legge .

 

 

Durata

 

Annualmente, tutti i fidi concessi - siano o meno utilizzati - dovranno essere riconfermati dalla Confidal – Società Cooperativa su richiesta del socio da presentarsi almeno un mese prima della scadenza.

Fanno eccezione le eventuali operazioni che, essendo già state concesse con scadenze e condizioni predeterminate, sono considerate valide sino alla normale scadenza ed esaurimento.

In assenza di revoca, conferma, riduzione del fido da parte della Confidal – Società Cooperativa, gli Istituti di Credito possono consentire nuovi utilizzi o la prosecuzione degli utilizzi della fine di credito in essere con i soci.

 

 

Domanda

 

La domanda di affidamento da parte delle imprese interessate dovrà essere indirizzata alla Confidal – Società Cooperativa su apposito modulo fornito dagli Istituti di Credito convenzionati o dal Confidi stesso, essa dovrà essere corredata, se richiesto, dagli ulteriori documenti necessari per l’istruttoria.

 

 

Vincoli

 

La Confidal – Società Cooperativa fa rilasciare a favore degli Istituti di Credito convenzionati, da parte di ciascun socio, una fidejussione pari ad almeno il 10% degli affidamenti concessi, con un minimo di  € 516,46, a garanzia collettiva di tutte le linee di credito che possono essere accordate dagli Istituti medesimi ai sensi della convenzione con la Confidal: nel caso in cui il rapporto tra la linea di credito accordata e la fidejussione rilasciata non corrisponda a un multiplo di  € 516,46, l’ammontare della fidejussione dovrà essere adeguato al multiplo immediatamente superiore.

 

 

Revoca

 

Gli affidamenti concessi possono essere revocati dalla Confidal – Società cooperativa in qualsiasi momento, anche prima della loro scadenza, con decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, in presenza di fatti pregiudizievoli al mantenimento del fido, o comunque in ogni caso in cui emergessero elementi negativi per il rapporto in grado di far sorgere dubbi sul regolare buon fine delle operazioni in essere, gli Istituti bancari potranno procedere alla revoca immediata degli affidamenti concessi, dandone comunicazione - anche telefonica - al Presidente della Confidal, il quale porterà con urgenza il provvedimento a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Recesso

 

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2532 Codice civile, prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio nel quale è stato accolto.

 

 

 

 

Finanziamenti rimborsabili

con piano di ammortamento poliennale

 

 

Spese ammissibili

 

Le operazioni di investimento per le quali viene concesso il contributo per l’abbattimento del tasso di interesse sono:

·      le spese per l’acquisto, compreso il terreno, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili, nonché le spese per l’acquisto di attrezzature, impianti, arredi, infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all’inquinamento

·      le spese per l’acquisto, compreso l’avviamento e l’impianto delle aziende, le spese relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali, nonché le spese relative all’attività di ricerca e acquisto di brevetti;

·      le spese per l’acquisto di autovetture aziendali,  fino a un massimo di € 17.500,00.

 

 

Cumulabilità  e  REGIME “de minimis”

 

Possono essere concessi aiuti in “de minimis”, in applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 69/2001, a far fronte di spese ammesse a finanziamento a valere sulla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, a condizione che i predetti aiuti (consistenti nella differenza attualizzata tra il piano di ammortamento a tasso di mercato e quello a tasso agevolato), sommati a altre sovvenzioni in “de minimis”, concesse in applicazione di qualsivoglia strumento di incentivazione all’impresa beneficiaria negli ultimi tre anni, non comportino il superamento del valore soglia di euro 200.000,00.

 

 

Tassi di interesse

 

La misura dei tassi di interesse praticati dagli Istituti di Credito convenzionati sarà abbattuta fino a un massimo del 75%,  del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per il settore di competenza, secondo prescrizioni regionali.

Il tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti alla Confidal – Società Cooperativa non può comunque essere inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente normativa statale concernente il credito agevolato.

 

 

Durata

 

I finanziamenti rimborsabili con piano di ammortamento poliennale potranno avere una durata massima di 15 anni, salvo eccezioni.

 

 

Domanda

 

La domanda di affidamento da parte delle imprese interessate dovrà essere presentata, tramite gli Istituti di Credito convenzionati, al Consiglio di Amministrazione della Confidal – Società Cooperativa su apposito modulo fornito dagli Istituti di Credito medesimi.

 

 

Allegati

 

Nella domanda di finanziamento dovrà essere indicata la documentazione di spesa relativa, costituita da preventivo o fatture, queste ultime con data non anteriore a 18 mesi dalla data della domanda.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato ogni ulteriore documento richiesto, necessario per l’istruttoria.

 

 

Erogazione

 

Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Confidal i finanziamenti dovranno essere perfezionati, con presentazione delle fatture, entro 180 giorni dalla approvazione; in caso contrario il richiedente decadrà dal beneficio e dovrà - se del caso - presentare una nuova domanda.

 

 

Controlli e Vincoli

 

Le imprese beneficiarie devono impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo , da arte degli Assessorati regionali competenti per materia, sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell’abbattimento del tasso di interesse.

I beni finanziati non possono essere alienati per tutta la durata del finanziamento, salvo estinzione anticipata dello stesso.

Il socio si assume l’obbligo, in caso di diversa destinazione o di cessione del bene finanziato, di darne immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Confidal, senza obbligo per l’Istituto di Credito erogante di effettuare controlli posteriormente all’erogazione.

 

 

(aggiornato il  1 DICEMBRE 2009)