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AIUTI DE MINIMIS
Nuovo Regolamento Europeo
La Commissione europea comunica, con nota del 12 dicembre 2006, che è stato
adottato un regolamento che andrà a modificare la disciplina sugli aiuti in De
Minimis. Tale documento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione
Europea entro la fine del 2006 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 e sarà
direttamente applicabile negli Stati membri.
La nuova soglia
Secondo il nuovo di regolamento, gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000
euro concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti
di Stato.
L’attuale soglia
Secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis attualmente in
vigore, gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell’arco di
tre esercizi finanziari a favore di una determinata impresa sono considerati
privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati
membri e non costituiscono quindi aiuti di Stato.
Il campo di applicazione
Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno ai soli aiuti trasparenti di
cui sia possibile stabilire in anticipo l’importo preciso.
La garanzie sui prestiti
Le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis purché la
parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di
euro.
Le esclusioni
Sono esclusi dal regolamento gli “aiuti non trasparenti” - ossia le forme di
aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo - e gli aiuti alle
imprese in difficoltà.
Ulteriori novità in materia vi verranno prontamente comunicate.
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L 10/30
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
13.1.2001
REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore
(«de minimis»)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in
particolare l'articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante
regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non
corrispondano a
tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano
pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato
gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose
decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La
Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis,
al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare
inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis(3).
Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la
certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un
regolamento.
(3) Tenuto conto delle speciali
disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori
persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di
applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il
presente regolamento non si applichi a tali settori.
(4) Alla luce dell'accordo
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle
misure compensative(4), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti
all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai
prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli
aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi
o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un
prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(5) Alla luce dell'esperienza
maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un
massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non
incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare
la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo
87,
paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere
carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de
minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni
precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare
erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere
l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le
imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla
Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
(6) A fini di trasparenza, di
parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è
opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di
calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente
seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti
diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente
sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti
erogabili in più quote e
degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi
di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della
sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle
norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di
mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di
riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano
assistiti dalle normali garanzie e non comportino
rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati
periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(7) La Commissione ha il dovere
di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in
particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il
rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di
collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti
a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo
tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso
beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100
000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri,
quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della
natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni
dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli
ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non
comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del
massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.
(8) Alla luce dell'esperienza
della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere
necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di
Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.
Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere
prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di
cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,
HA ADOTTATO IL
PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi
settore, ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla
trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del
trattato;
b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di
esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti importati.
Articolo 2
Aiuti de minimis
1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per
l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e
che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima
impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale
si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo
perseguito.
3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione
diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta
diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta
in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti
erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della
concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e
del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il
tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Articolo 3
Cumulo e controllo
1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa
della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa
informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa
ricevuti nei tre anni precedenti. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de
minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo
complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre
anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha
istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni
complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello
Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si
applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo
retrospettivo di almeno tre anni.
3. Gli Stati membri registrano
e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente
regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per
accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le
registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla
data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla
data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione.
Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le
trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato
nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per
accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con
particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto
da una impresa determinata.
Articolo 4
Entrata in vigore e periodo di validità
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso resta in
vigore fino al 31 dicembre 2006. L 10/32 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee 13.1.2001
2. Alla scadenza del periodo di
validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad
applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de
minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi
possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al
presente regolamento.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
(1) GU L 142 del 14.5.1998,
pag. 1.
(2) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.
(3) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
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