MEMORANDUM
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ED ALLE MODALITA’ PER LA
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICO
RICETTIVE E COMMERCIALI, AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 4
SETTEMBRE 2001, N. 19 RECANTE “ INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE E COMMERCIALI”
ALL. 2 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ TURISTICO - RICETTIVE.
PUNTO 6 - AGEVOLAZIONI IN REGIME “DE MINIMIS”
6.1 - Le agevolazioni in regime “de minimis” previste dall’art. 5, comma
2, della L.R. 19/2001 possono essere concesse:
a) sotto forma di mutui a TASSO AGEVOLATO con la possibilità, per lo
stesso intervento, di cumulo con le percentuali di intensità di aiuto di
cui al Regolamento CE 70/2001;
b) sotto forma di CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (FONDO PERDUTO), in
alternativa alle percentuali di intensità di aiuto di cui al Regolamento
CE 70/2001, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile.
Tale misura E’ AUMENTATA:
1 - FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PERCENTUALI (40%) NEI SEGUENTI CASI:
- interventi su strutture ricadenti in zone “A” dei PRG, oppure edifici
definiti dagli strumenti urbanistici regionali o locali, di particolare
interesse storico, artistico o ambientale;
- interventi di recupero o riqualificazione di edifici, porzioni di
essi, o elementi costruttivi tipici, di particolare pregio storico,
architettonico, culturale ed estetico;
- interventi su strutture non raggiungibili con strade aperte alla
pubblica circolazione e dislocate ad una distanza dalle stesse di almeno
un chilometro;
- interventi di ampliamento degli spazi a servizio degli ospiti, con
l’introduzione di servizi complementari qualificanti l’offerta quali, a
titolo esemplificativo, la creazione di parchi, aree benessere, sale
congressi, autorimesse, piscine ed impianti ricreativo - sportivi.
L’aumento di 10 punti percentuali è concesso a condizione che sussistano
entrambi i seguenti requisiti:
- si tratti di interventi relativi a strutture alberghiere classificate
ai sensi delle leggi regionali vigenti, i cui periodi di chiusura , nei
tre anni precedenti la domanda abbiano totalizzato, conteggiando
esclusivamente i periodi superiori ad otto giorni consecutivi, un numero
di giorni di chiusura annuale, non superiore a sessanta ovvero a
strutture già classificate ai sensi delle leggi regionali vigenti e
chiuse da non più di dieci anni;
- il soggetto sia una microimpresa, come definita dal Regolamento CE
70/2001 ovvero sia il proprietario di una struttura alberghiera gestita
da una microimpresa come sopra definita;
2 - FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI PERCENTUALI (50%) per l’acquisto e
l’installazione di sistemi di ventilazione forzata come previsto dal
comma 2 del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003,
(attuazione dell’aart. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in
materia di “TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI”, vedi allegato 1:
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILIZAZIONE E DI RICAMBIO D’ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI
AL DIVIETO DI FUMO, vedi REQUISITI DEI LOCALI FUMATORI) per un importo
minimo di 2.000,00 euri e massimo di 26.000,00 euri.
IL CONFIDAL E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI ALTRO EVENTUALE CHIARIMENTO
Il Presidente
Pericle CALGARO